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PRONTUARIO PER L’APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE e PENALI
Sulla produzione e vendita dei funghi epigei freschi spontanei
AGGIORNATO AI D.Lg. vi 190/2006 e 193/2007
La Legge 352/93 e il DPR 376/95 e le Leggi Regionali hanno disciplinato in maniera organica la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei e conservati in campo Nazionale.
Non dobbiamo dimenticare che comunque il fungo è un alimento (Definizione di alimento art. 2 Reg. CE 178/2002- Cass. Sez. 3 Sent. 0186 del 29 aprile 1967) e pertanto intorno a questa normativa di carattere specifico ruotano, una serie di disposizioni legislative generali , in particolare:
la Legge 30.4.1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) , al D.P.R. 26.3.1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 283/62) il Reg. CE 178/2002, al Reg. CE 852/2004(Igiene dei prodotti alimentari), al D.M. 27.2.1996, n. 209 succ mod e int. (Additivi alimentari) , al Reg. (CEE/2218/89 Limiti di contenuto di radioattività) , al D.Lgs. 27.1.1992, n. 109 succ. mod e int. (Etichettatura dei prodotti alimentari) ed al Reg. CE 882/2004(Controllo ufficiale dei prodotti alimentari) "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
L’Organo preposto a ricevere il rapporto amministrativo (L.352/93 - DPR 376/95 - D.lgs 190/2006 - D.lgs 193/2007) e ad emettere ordinanza-ingiunzione per violazione di norme relative a competenze in materia igienico-sanitaria trasferite alle Regioni è il Sindaco del luogo in cui è stata commessa la violazione.
A seconda poi dei casi , vi è l’obbligo del sequestro dei funghi : sequestro amministrativo (L. 689/81) o sanitario (art.20 D.P.R. 327/80) o giudiziario (354 C.P. ).
Scheda riepilogativa:
L’impiegare nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo alimenti [ nel caso di specie: funghi freschi e/o conserrvati]: insudiciati, infestati da parassiti, in stato di alterazione o nocivi ,che contengono residui di fitofarmaci o addittivi chimici non consentiti, in cattivo stato di conservazione.
ARTICOLO VIOLATO: Art.5 L.283/62
Arresto fino ad un anno e ammenda da 309 euro a 30.987 euro
Autorità Giudiziaria
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Vendita di funghi freschi spontanei, da parte di commercianti in sede fissa o su aree pubbliche, senza l’autorizzazione del sindaco.
ARTICOLO VIOLATO:Art.2, comma 4,DPR376/95 Sanzionato dall’art.23 Legge 352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO
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Vendita di funghi freschi spontanei senza la certificazione di avvenuto controllo dell’AzUSL-Ispettorato Micologico-
Se i funghi a controllo micologico risultano tossici informativa di reato Art.5 L.283/62 o se ricorre il più grave caso di cui all’art. 444 c.p.
ARTICOLO VIOLATO:Art.3 DPR 376/95 Sanzionato dall’art.23 Legge 352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
SINDACO o Autorità Giudiziaria (funghi appartenenti a specie tossiche)
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Commercializzazione di funghi freschi spontanei appartenenti a specie non elencate nell’allegato I DPR n.376/95
Se i funghi a controllo micologico risultano tossici informativa di reato ex Art.5 L.283/62 o se ricorre il più grave caso di cui all’art. 444 c.p.
ARTICOLO VIOLATO: Art.4,comma 1, DPR 376/95Sanzionato dall’art.23 Legge 352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
SINDACO o Autorità Giudiziaria (funghi appartenenti a specie tossiche)
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Vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma intinerante
ARTICOLO VIOLATO:Art. 28, comma 8, D.Lgs 31/3/ 1998 n.114Art. 6 O.M. 03.04.2002
Violazione 650 C.P
Autorità Giudiziaria
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Commercializzazione di funghi provenienti da altri paesi appartenenti a specie non riconosciute commestibili dall’Autorita Sanitaria Locale Ispettorato Micologico (art.4 DPR 376/95).
ARTICOLO VIOLATO: Art.12 L.283/62
Arresto fino ad un anno e con l’ammenda da euro 309 a euro 30987
Autorità Giudiziaria)
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Commercializzazione con la denominazione “Funghi secchi” di specie e varietà non comprese nell’elenco .
ARTICOLO VIOLATO: Art.5 ,comma 1, DPR 376/95 Sanzionato dall’art. 23 L.352/93i cui all’art.5 comma 1 DPR 376/95.
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
SINDACO o Autorità Giudiziaria (funghi appartenenti a specie tossiche)
Se i funghi a controllo micologico risultano tossici informativa di reato Art.5 L.283/62 o se ricorre più grave caso art.444 c.p.
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Per impiegato nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo funghi secchi: insudiciati, infestati da parassiti, in stato di alterazione o nocivi ,che contengono residui di fitofarmaci o addittivi chimici non consentiti, in cattivo stato di conservazione ,con cariche microbiche non consentite.
ARTICOLO VIOLATO: Art.5 L.283/62
Arresto fino ad un anno e ammenda da 309 euro a 30.987 euro
Autorità Giudiziaria)
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Commercializzazione di funghi secchi senza l’indicazione del nome scientifico facilmente visibile.
ARTICOLO VIOLATO:Art.6,comma 1,DPR 376/95Sanzionato dall’art.23 L.352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO
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Mancata nomina del Micologo nell’ industria di lavorazione funghi, sotto il cui controllo avviene l’identificazioni delle specie di cui art. 5 DPR 376/95.
ARTICOLO VIOLATO:Art.6, comma 3, DPR 376/95
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA:172 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO
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Vendita di funghi secchi sfusi porcini senza la relativa autorizzazione comunale.
ARTICOLO VIOLATO: Art.7 ,comma 3,DPR 376/95 Sanzionato dall’art.23 L.352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO
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Vendita di funghi porcini secchi senza la denominazione qualificativa di vendita (D. Industria Commercio Artigianato 9ottobre 1998).
ARTICOLO VIOLATO:Art.6,comma 1,DPR 376/95 Sanzionato dall’art.23 L.352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO
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Commercializzazione di funghi secchi con l’indicazione di durabilità superiore ai 12 mesi dal confezionamento.
ARTICOLO VIOLATO: Art.5 ,comma 4,DPR 376/95 –Sanzionato dall’art.23 L.352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO
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Commercializzazione di confezioni di funghi secchi con unità difettose o alterate con incidenza percentuale superiore ai limiti previsti dall’art.5 Comma 5 DPR 376/95.
Nel caso le analisi evidenziano: insudiciamento, infestazione di parassiti ,corpi estranei informativa di reato art. 5 L.283/62.
ARTICOLO VIOLATO:Art.5 ,comma 5,DPR 376/95 –Sanzionato dall’art.23 L.352/93
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO o AUTORITA' GIUDIZIARIA
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Vendita al minuto di funghi secchi sfusi ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo “Porcini”.
ARTICOLO VIOLATO:Art. 7, comma 1,DPR 376/95-Sanzionato dall’art. 23 L.352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO
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Etichettatura di funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, che non riporti l’indicazione dell’obbligo della cottura.
ARTICOLO VIOLATO:Art.10,comma 3,DPR 376/95 Sanzionato dall’art.23 L.352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO
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Commercializzazione di funghi conservati o secchi o comunque preparati che non rientrano nell’allegato II del DPR 376/95.
Se i funghi a controllo micologico risultano tossici o non commestibili informativa di reato Art.5 L.283/62.
ARTICOLO VIOLATO:Art.9, comma 2, DPR 376/95Sanzionato Dall’art.23L.352/93
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA: 344 euro
Autorità competente a ricevere il rapporto: SINDACO o AUTORITA' GIUDIZIARIA
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FUNGO IGP PORCINO DI BORGOTARO
Chiunque produce, pone in vendita o comunque utilizza per la trasformazione funghi porcini con la denominazione di "Fungo di Borgotaro", non rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione del Decreto 2 dicembre 1993 –Riconoscimento dell’indicazione geografica protetta “Fungo di Borgotaro”.
ARTICOLO VIOLATO:Artt. 515 e 516 Codice penale
AUTORITA' GIUDIZIARIA
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FUNGHI ALLUCINOGENI
Produzione,vendita,cessione,distribuzione,consegna di sostanze stupefacenti
ARTICOLO VIOLATO:Art.73 T.U. 309/90 succ. modifiche e integrazioni
AUTORITA' GIUDIZIARIA
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RINTRACCIABILITA'/RITIRO/RICHIAMO
Disciplina sanzionatoria del Reg. CE 178/2002 di cui gli artt. 18,19 e 20 .
Le Regioni e Province Autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze (AzUSL) all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle sanzioni L'Autorità competente a ricevere il Rapporto è il SINDACO.
1) Non attivate le procedure di ritiro in caso di non conformità del prodotto “Funghi” art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006
Sanzione da euro 3.000 ad euro 18.000. forma ridotta 1500
2) Attivato il ritiro ma senza informare Asl artt. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006
Sanzione da euro 500 ad euro 3.000. forma ridotta 1000
3) Non fornite informazioni e non collaborato con le Asl art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006
Sanzione da euro 2.000 ad euro 12.000. forma ridotta 4000
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI
4) Non informato il consumatore/utilizzatore sui motivi del ritiro art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006
Sanzione da euro 2.000 ad euro 12.000. forma ridotta 4000
OPERATORI CHE NON INCIDONO SU CONFEZIONAMENTO ETICHETTATURA; SICUREZZA O INTEGRITA' DELL'ALIMENTO FUNGO (ad esempio venditori)
5) art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006 Non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti “Funghi” di cui siano a conoscenza che non siano conformi ai requisiti di sicurezza
Sanzione da euro 500 ad euro 3.000 forma ridotta 1000
6) Art. 19 e 20 Reg. (CE) 178/2002 -D.lgs 190/2006 Non attuino, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e delle trasformazione e delle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti.
Sanzione da euro 500 ad euro 3.000. forma ridotta 1000
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In caso di reiterazione della violazione:
sospensione dell'attività da un minimo di dieci ad un massimo di venti giorni lavorativi.
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Scheda riepilogativa
relativa alle sanzioni amministrative D.Lgvo 193/2007:
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Stabilimento riconosciuto ma mancata aggiornamento del riconoscimento
Sanzione amministrativa da euro 5000 a 30000
Sanzione ridotta:10000 euro
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Mancata notifica all’Autorità competente di tutti gli stabilimenti sotto suo controllo o notifica a registrazione sospesa o revocata
Sanzione amministrativa da euro 1500 a 9000
Sanzione ridotta:3000 euro
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Stabilimento registrato ma mancanza dell’aggiornamento della registrazione
Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000
Sanzione ridotta:1000 euro
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Produzione primaria (es. raccolta funghi): mancato rispetto dei requisiti generali di igiene previsti dall’852/04 (all.I)
Sanzione amministrativa da euro 250 a 1500
Sanzione ridotta:500 euro
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Livelli diversi dalla produzione primaria (es. trasformazione, confezionamento funghi) mancato rispetto dei requisiti generali di igiene previsti dall’852/04 (all.II) e dei requisiti specifici previsti dall853/04
Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000
Sanzione ridotta:1000 euro
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Mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000
Sanzione ridotta:2000 euro
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Mancato adempimento alla risoluzione delle non conformità riscontrate entro i termini prestabiliti
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000
Sanzione ridotta:2000 euro
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Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure comma 4, 5,6
Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000
Sanzione ridotta:2000 euro
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Omissione del n. di riconoscimento dello stabilimento in etichetta
Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000
Sanzione ridotta:1000 euro
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Questo lavoro vuole essere un pratico strumento per agevolare lo svolgimento dei compiti di vigilanza degli ispettori micologi nel campo del controllo dei funghi epigei freschi spontanei e conservati.
Dott. Giovanni Rossi
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Competenza sanzionatoria
per le violazioni del D.lgs 193/2007
Fino a un decennio fa i controlli ufficiali sugli alimenti erano effettuati
da ben quattordici enti diversi, vedesi l'elenco degli organismi prelevatori
D.P.R. 14 Luglio 1995 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province
autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi
di controllo ufficiale degli alimenti e bevande”
Praticamente quasi tutti gli organi di polizia effettuavno ispezioni e campionamenti in campo alimentare.
Un sistema di controlli disordinato che risultava poco efficace.
Il nuovo quadro normativo comunitario
(Reg. Ce 852-853-882-854/04) prevede che l’attività
del controllo ufficiale assume un nuovo
ruolo di un' attività di parte “terza” che si
colloca tra il consumatore (a cui è riconosciuto il diritto
ad un’alimentazione sicura) e gli operatori della filiera
alimentare OSA (operatore del Settore alimentare)
che debbono assicurare la sicurezza nei prodotti
da loro fabbricati.
Si profila un nuovo “approccio metodologico”
per gestire il controllo igienico-sanitario in termini di
efficacia ed efficienza e quindi di qualità.
Un approccio che deve puntare sia sul controllo
ufficiale tradizionale “ispezione”assieme
all'utilizzo di “audit” .
Rischio, dannosità ed inadeguatezza al consumo sono i criteri
intorno ai quali ruota la valutazione della sicurezza che
deve essere effettuata ai sensi del Regolamento 882/2004
(artt. 4, 5 e 6)
da personale ispettivo con una formazione adeguata.
Il D.lgs 193/07 all'art. 2 individua
le AUTORITA' COMPETENTI
ai sensi del Reg. CE 882/2004:
- Il Ministero della Salute;
- le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
- le bAziende Unità Sanitarie Locali.
Secondo il Reg. CE 882/2004 definisce l'AC :
"L’autorità centrale di uno Stato membro competente
per l’organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi
altra autorità cui è conferita tale competenza."
All’ Autorità Competente (ASL) spetta: la pianificazione,
la programmazione e l'esecuzione a livello locale dei
controlli ufficiali; inoltre gli compete anche la notifica
e la registrazione delle aziende alimentari e i relativi
provvedimenti amministrativi (prescrittivi e sanzionatori)
e penali.
A seguito di richieste di chiarimenti da parte del Comune
di Rimini (19.11.2009) inerenti all’applicazione da parte
della Polizia Municipale per le violazioni al D.lgvo 193/2007
il Ministero della salute con nota del 10/11/2009
ha espresso il seguente parere:
“…il D.Lgs 193/2007 identifica le autorità competenti
in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti
CE 178/2002 852-853-854-882/2004 nelle seguenti
amministrazioni: Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali Regioni e Province Autonome Aziende
Sanitarie Locali.
Possono pertanto elevare le sanzioni di cui al citato
decreto legislativo 193/2007 gli addetti
ai competenti servizi di controllo delle predette
amministrazioni nonché i Carabinieri per la tutela della salute
che dipendono funzionalmente dal Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali.
Le altre forze di Polizia (Polizia Municipale,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale
dello Stato, Capitaneria di Porto)possono elevare
sanzioni nelle rispettive materie di competenza
in relazione alle specifiche norme di settore. ..."
Successivamente anche la Regione Emilia Romagna
Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti con nota del
07.04.2010 condivide l’orientamento espresso dal Ministero
della salute e ribadisce che a livello periferico,
solo le Aziende Usl, tramite i Dipartimenti di Sanità Pubblica,
possono compiere valutazioni del rischio per la sicurezza
alimentare ed adottare i necessari provvedimenti,
fatte salve le prerogative dei NAS. |
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````Prontuario
DECRETO LEGISLATIVO
6 Novembre 2007 , n. 193
“ Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore.”
Procedure relative all'applicazione delle sanzioni:
Art. 6 comma 15
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al
decreto del Ministro della sanita' in data 11 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
Art. 6 comma 16
Per "Operatore del settore alimentare" (OSA) si intende
la persona fisica o giuridica responsabile del
rispetto delle disposizioni della legislazione
alimentare nell'impresa alimentare posta sotto
il suo controllo.
N.B.: In caso di inadempienza, gli Organi di controllo
dovranno quindi individuare la persona fisica che ha
commesso l’illecito mentre la persona giuridica viene
coinvolta come soggetto obbligato in solido al
pagamento della sanzione.
In tal senso si ricorda che la Legge n. 689 del 24 novembre 1981
(Modifiche al sistema penale), all’articolo 6 (Solidarietà),
comma 3, così dispone:
“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente
di una persona giuridica o di un ente
privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore
, nell'esercizio delle proprie
funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore
della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”
PRESCRIZIONI:
Al combinato disposto degli articoli 54 e 6 del Reg. 882/2004 e del D.lgvo 193/2007.
Per gli illeciti (inadeguatezza nei requisiti o nelle procedure)
di cui ai commi 4, 5 ,6 l’Autorità Competente (ASL SIAN/SV)
può concedere un congruo termine di tempo entro il quale sanare le non conformità (NC) riscontrate.
Il mancato adempimento entro i termini prescritti comporta
una sanzione di cui al comma 7.
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Sospensioni e le competenze del
Tecnico della Prevenzione
Premessa
La Costituzione all'art. 41 sancisce che l'iniziativa economica privata è libera, ed essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Rientra tra i casi i provvedimenti di chiusura per gravi rischi per la salute pubblica .
(foto 1: cartello di chiusura Toronto Public Health TPH-
foto 2: cartello di chiusura Department of helth and mental Hygiene The City of New York-)
Prima dell'entrata in vigore dei regolamenti comunitari il "pacchetto igiene", i principali provvedimenti di chiusura che venivano utilizzati dagli operatori di vigilanza dell' USL erano:
1) L'art. 15 della Legge n. 283/1962;
2) L'art. 8 del D.lgs n. 507/1999.
1)Art. 15 della Legge n. 283/1962
Prevedeva che il medico o il veterinario provinciale (successivamente con
la riforma sanitaria Legge 833/1978 dirigenti delle asl) potevano ordinare
la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.
Del provvedimento doveva darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.
L'art. 22 del DPR n. 327 del 26.03.1980 “Norma di attuazione del predetto articolo 15”Specificava che tali provvedimenti venivano adottati con particolare riguardo allo stato di pericolo per la salute pubblica derivante dalla non igienicità delle operazioni di lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita.
Tale norma quindi individuava solo nei profili dei dirigenti medici e veterinari l'espressione di pareri finalizzati alla chiusura d'attività, proponendo al Sindaco l'emissione di un'Ordinanza contigibile e urgente per gravi motivi di salute pubblica.
Ricordiamo che le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria è affidata al Sindaco (Legge n. 833 del 23.12.1978 I° riforma sanitaria), inoltre il sindaco può emanare ordinanze contigibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Chiusura immediata da parte degli organi di Vigilanza
L'Art. 8 del D.lgvo 507/1999 introduce per la prima volta la possibilità agli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti ,rientrano i Tecnici della Prevenzione (ex Vigili Sanitari) delle ASL che sono legitamati ad emanare il provvedimento di chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria ,art. 2 Legge 283/1962. Il provvedimento veniva immediatamente revocato se la situazione era regolarizzata.
I servizi SIAN / SVET del DSP (Autorità Competente)
La direttiva 41/2004/CE recepita col Decreto Legislativo 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ”.
Ha disposto l’abrogazione di numerose disposizioni nazionali (ad esempio l’art. 2 della Legge 283/62 ,D.lgvo 155/1997 ecc. )
Il D.Lgs. 193/2007 individua all'art 2 l’AUTORITA' COMPETENTE ai fini dell’applicazione delle norme riguardanti la sicurezza alimentare, l’Azienda USL è individuato assieme al Ministero e alle regioni organo cui spettano tali funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di sicurezza alimentare.
I Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP)
delle Aziende Usl sono identificati come autorità competente al controllo ufficiale (Reg CE 882/2004) ed esercitano tali funzioni secondo le modalità previste.
Per quanto riguarda le norme precedentemente richiamate (art 15 Legge 283/1962), si precisa che i Regolamenti Comunitari (Reg Ce 852/2004 – Reg. Ce 882/2004 -Reg.Ce 853/2004 ecc. ) , ai sensi dell’art. 249 del trattato CE
sono atti normativi aventi carattere generale ed astratto, i regolamenti rappresentano l’equivalente di una legge nazionale adottata nei singoli Stati membri.
Per le norme nazionali previgenti ai regolamenti (ad esempio Legge 28371962 ecc. ) e non espressamente abrogate vige il principio di “disapplicazione” e di “caducazione” vedi la nota Ministero della Salute n. 20151/P del 24 maggio 2006, in base alla quale la Legge 283/1962, il D.P.R. 327/80 sono applicabili nei limiti in cui non contrastano con la nuova normativa comunitaria.
Per quanto sopra la sospensione e la chiusura gli organi preposti dovranno utilizzare, l'art. 54 del Reg. CE 882/2004 e non più l'art. 15 della Legge 283/1962 per quanto riguarda l'art. 8 del D.lgvo 507/99 è ormai inapplicabile in quanto l'art. 2 della legge 283/1962 è stato
abrogato dal Decreto Legislativo 193/2007 sopra citato.
L’art. 54 del Reg. 882/2004 prevede che l’Autorità Competente , qualora riscontri una non conformità, intervenga per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione e nel farlo deve tenere conto della natura della non conformità e dei dati precedenti dell’operatore relativi alla non conformità.
Le misure previste vanno dalla imposizione di tutte le procedure e azioni ritenute necessarie per garantire la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare e in materia di salute e benessere degli animali, alla sospensione delle operazioni o alla chiusura in toto o in parte dello stabilimento (anche solo per una tipologia produttiva) per un appropriato periodo di tempo e conseguente sospensione o revoca del riconoscimento.
Il potere dunque di adottare provvedimenti di sospensione temporanea o di chiusura totale o parziale dello stabilimento rientra in esclusiva nelle competenze dell’Azienda USL (Servizi SIAN/SVET), tramite il Dipartimento di Sanità Pubblica DSP. In tutti e tre i casi tali provvedimenti vanno adottati previa comunicazione all’interessato di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della 241/90 e successive modificazioni.
In Emilia Romagna ai sensi della DETER. N.009223 del 01/08/2008 tale comunicazione non è necessaria nell’ipotesi di sospensione o chiusura contestuale al sopralluogo per carenze tali da pregiudicare la sicurezza degli alimenti prodotti.
Il DSP dell’AUSL notifica all’operatore alimentare (OSA)interessato il provvedimento di sospensione motivato, comprensivo delle informazioni sui diritti di ricorso, con la prescrizione delle misure e degli interventi da porre in atto al fine di rimuovere le carenze riscontrate durante il controllo ufficiale.
Alla scadenza del termine fissato o quando l’operatore del settore alimentare comunica l’avvenuto adeguamento, il personale ispettivo del Servizio SIAN/SVET esegue un sopralluogo al fine di verificare la rimozione delle carenze all'origine del provvedimento e, in caso favorevole, revoca il provvedimento di sospensione notificandolo all’interessato.
Qualora invece tali carenze persistano il DSP può disporre, con provvedimento motivato, la chiusura dello stabilimento o di parti di esso, informando sui diritti di ricorso. Per gli stabilimenti riconosciuti il provvedimento di chiusura dovrà coincidere con la revoca del riconoscimento totale o parziale.
Altri organi di controllo (carabinieri del NAS ecc. )
In caso di accertamento di non conformità gravi e quindi di provvedimenti di chiusura, gli altri organi preposti alla vigilanza igienico-sanitaria (ad esempio i Carabinieri del N.A.S.o la Polizia Municipale Annona ecc. ) nello spirito del Reg Ce 882/2004 “coordinamento degli organismi ispettivi” devono rapportarsi ai DSP delle ASL (Autorità Competente), per l’adozione da parte degli stessi, delle misure di ripristino della conformità.
Quindi rispetto al passato, non è più il Sindaco che emette un atto di sospensione dell'attività su proposta del dirigente medico o veterinario, ma è il DSP su proposta del personale ispettivo (Tecnico della Prevenzione o Veterinario o Medico) che espleta l'ispezione e riscontri una non conformità grave. Durante il controllo ufficiale il (Tecnico della Prevenzione o Veterinario o Medico) può trovarsi diffronte a non conformità lievi o gravi.
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 54 Reg Ce 882/2004 tra le azioni previste vengono comprese le prescrizioni per rendere i locali e le attrezzature e le operazioni idonee per garantire la sicurezza degli alimenti sia che si tratti di non conformità lievi o gravi, l'operatore di vigilanza deve sempre compilare in modo dettagliato il verbale d’ispezione riportando le prescrizioni o gli ulteriori provvedimenti impositivi (ad es. sospensione dell'attività) da attuare per rendere i locali idonei all’attività richiesta.
In casi di particolare gravità, in cui si evidenzi un possibile rischio per la salute pubblica, o se mancano i requisiti minimi e fondamentali il Tecnico della Prevenzione dispone la sospensione immediata o la chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata per un appropriato periodo di tempo, indicando sullo stesso verbale le prescrizioni atte a rendere i locali idonei dal lato igienico sanitario per il ripristino delle operazioni o la riapertura.
Seguirà il provvedimento emesso dal Direttore del DSP notificato all'Operatore del Settore Alimentare.
Le competenze del Tecnico della Prevenzione
L'Operatore di Vigilanza ed Ispezione (ex Vigile Sanitario) che operava negli anni 70-80 presso i Servizi SIP (Servizi Igiene Pubblica e Veterinari)delle USL aveva competenze limitate; non potevano formulare pareri che erano di esclusiva pertinenza dei Dirigenti Medici e Veterinari, in caso di non conformità gravi dovevano pertanto relazionare ad essi per proporre appunto al Sindaco del luogo Ordinanze Contigibili e Urgenti (art. 15 Legge 283/1962 ).
Questo limite era dovuto al titolo di studio richiesto all'epoca (diploma di scuola media superiore) .
Il profilo del Tecnico della Prevenzione Laureato sancito dal DMS 58/1997 risulta di natura confermativa e aggiunta ai precedenti profili e alle relative competenze dei profili del Vigile Sanitario e dell'Operatore di Vigilanza ed Ispezione (art 91 del R.D. 1265/1934 - DPR 821/1984 artt. 25 e 26), infatti lo stesso D.M.S. 58/97 prevede all'art. 1, comma 3, lettera "a" che il Tecnico della Prevenzione:
"istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze. "
Quindi diversamente dai vecchi profili del Vigile Sanitario o O.P.V.I., può formulare pareri nell'ambito delle proprie competenze, questo anche perchè è un professionista sanitario (L. 42/1999 ) in possesso di Laurea.
La Legge 251/2000 prevede tra l'altro la funzione DIRIGENZIALE anche per la professione del Tecnico della Prevenzione.
La professionalità ora richiesta al Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro , rispetto alla sua vecchia figura dell'Operatore Professionale di Vigilanza e Ispezione (ex Vigile Sanitario) è quella di affrontare la globalità delle problematiche dei rischi legati alla sicurezza alimentare in chiave tecnica, sanitaria e giuridica.
Conclusioni
Rispetto al passato, l'applicazione dell'art 54 del Reg Ce 882/2004 ,evita sicuramente quei lunghi passaggi burocratici che rallentavano i tempi reali di chiusura delle aziende alimentari a garanzia della salute pubblica.
Il vecchio operatore di vigilanza (ex Vigile Sanitario) negli anni 70-80 che all'atto dell'ispezione rilevava gravi carenze igieniche; relazionava al proprio dirigente medico o veterinario della USL, questo successivamente esprimeva un suo parere proponendo al Sindaco del Comune l'emissione di un'Ordinanza contigibile e urgente di chiusura, il provvedimento poi veniva notificato tramite la polizia municipale all'esercente.
La conseguenza che dall'atto del sopralluogo alla chiusura poteva anche trascorrere dai due a tre o più giorni a scapito ovviamente della sicurezza alimentare del cittadino.
Dr Giovanni Rossi T.d.P.
Bibliografia consultata:
1) A.Rossi I provvedimenti inibitori dell'attività produttiva nelle industrie alimentari Rivista Alimenta ,marzo 2002;
2) Raneletti, cit. in "Diritto amministrativo" Caringella, Delpino ,Del Giudice ed. Simone;
3) Micheli M.- Rossi A. "I regimi autorizzativi sanitari nella produzione degli alimenti di origine animale" il Progresso Veterinario, n. 22, 2000;
4) Iodice Pasquale "Requisiti igienico sanitarii della produzione alimentare" Rivista Alimenta, Vol. IX, n. 10, anno 2001.
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