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05-04-2007
RINTRACCIABILITA' DEI FUNGHI SELVATICI
Etichettatura dei funghi selvatici

La legge 352/93 e il suo regolamento di attuazione DPR 376/95 hanno disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
La vendita dei funghi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte degli Ispettorati Micologici (art.3 DPR 376/95 -Certificazione sanitaria-).
Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie, i funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare dell’obbligo della cotture ,inoltre l’etichettatura,la presentazione e la pubblicità dei funghi deve essere conforme alle disposizioni al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 succ. modifiche e integrazioni.
La normativa inerente ai prodotti ortofrutticoli obbliga che sulle cassette di frutta e verdura poste in vendita deve essere visibili su un’etichetta le indicazioni dell'origine, della varietà e della categoria secondo le norme del Decreto legislativo 306/02, nel quale definiscono le sanzioni per chi non rispetta i regolamenti dell'Unione Europea sulla qualità e commercializzazione dell'ortofrutta.
I prodotti ortofrutticoli ai quali si applicano le norme di qualità comunitarie sono elencati nell'allegato I del Reg. 2200/96 e riguardano:
1. per gli ortaggi: agli, asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci e verze, cetrioli, cicoria Witloof, cipolle, fagiolini, lattughe, indivie ricce e scarole, melanzane, peperoni dolci, piselli, pomodori, porri, sedani da coste, spinaci, zucchine; funghi coltivati;
2. per la frutta: agrumi, albicocche, avocadi, banane, ciliegie, cocomeri, fragole, kiwi, mele, pere, meloni, nocciole in guscio, noci in guscio, pesche e nettarine, prugne (susine), uva da tavola.
Quindi non rientra nella normativa sopra indicata i funghi selvatici (porcini, galletti ecc. .). Caso a parte è il fungo IGP di Borgotaro:

I funghi porcini IGP devono essere confezionati all'interno di contenitori di legno a sponde basse su un unico strato, con chiusura della confezione tramite retina sigillata in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo e apposizione sul contenitore delle diciture "Fungo di Borgotaro", "Indicazione Geografica Protetta", nome, ragione sociale ed
indirizzo del commerciante, data di raccolta e peso netto all'origine. Inoltre dovrà essere applicata l'etichetta di certificazione sanitaria.

Per tutti i prodotti ortofrutticoli non soggetti a norme di qualità come appunto i funghi selvatici, in ogni imballaggio devono essere riportate esternamente almeno su di un lato o in etichetta, in modo chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:
1) denominazione e sede della ditta confezionatrice del prodotto;
2) prodotto, varietà o tipo;
3) qualifica di selezione "extra" o "prima" o "mercantile", ove prevista;
4) calibratura con l’indicazione della misura in centimetri della circonferenza minima e massima dei frutti contenuti, ove prevista.
Possono, inoltre, essere riportati il marchio commerciale e la denominazione della zona diproduzione. Per gli ortaggi, all’esterno degli imballaggi, devono figurare oltre alle indicazioni
1) e 2) possibilmente, a seconda dei prodotti, anche quella del numero o del peso minimo e massimo dei pezzi contenuti negli imballaggi stessi.
Per gli imballaggi del tipo "riutilizzabile" le predette indicazioni possono essere contenute in un cartellino resistente da fissare solidamente agli imballaggi stessi.


Rintracciabilità Reg.CE 178/2002

Da quanto abbiamo detto l’esercente potrebbe vendere funghi spontanei senza indicare la zona di origine o peggio spacciare fraudolentemente (CCP 515) al consumatore finale funghi di origine nostrana ,che risultano invece di provenienza extra comunitaria.
Ci viene in aiuto il Reg CE 178/2002, sanzionato dal recente Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n.190 . “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i squisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2006. L’art. 18 del Reg. (CE) 28.1.2002, n.178, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Detta norma dispone, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
Il Regolamento comunitario è direttamente applicabile nel nostro Paese, senza che occorra l’approvazione di norme attuative.
Quali sono questi obblighi:

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte (articolo 17, comma 1).
È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
(articolo 18, comma 1) .
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. (articolo 18, comma 2)
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. (articolo 18, comma 3) .
Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all’anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare.
Nel caso di ricezione di un prodotto da parte di un’impresa del settore alimentare o mangimistico, deve essere individuato anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima come in questo caso anche il raccoglitore di funghi, invece per quanto riguarda la fornitura dei propri prodotti gli operatori sono obbligati a individuare le imprese a cui è stato ceduto un
prodotto, un animale, un mangime ecc., escludendo in tal modo l’obbligo di individuazione del consumatore finale.
Ai fini dell’art. 18 è necessaria quindi la registrazione delle seguenti informazioni:
-indirizzo del fornitore, natura del prodotto fornito;
-indirizzo del cliente, natura di prodotto forniti al cliente;
-data dell’operazione /consegna.
La seconda categoria di informazione include:
-quantità;
-eventuale numero del lotto o data di raccolta ;
-descrizione dettagliata del prodotto.
Il Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari si applica a tutta la filiera alimentare, compresa la produzione primaria, anche per le attività di trasporto, magazzinaggio e manipolazione quali operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, purchè non subiscono alterazioni sostanziali della loro natura originaria.
Rientra la raccolta e il trasporto ai centri di trasformazione dei funghi selvatici.
Non si parla di una vera è propria estensione del sistema di autocontrollo (HACCP) come per la produzione secondaria, ma dell’obbligo della tenuta delle registrazioni, in particolare:
a) l’uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido;
b) l’insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa incidere sulla sicurezza dei prodotti vegetali (es. specie estranee);
c) I risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni che abbiano rilevanz per la salute umana (es. radioattività).


]FUNGHI SPONTANEI EXTRA COMUNITARI

La produzione locale dei funghi selvatici (dati ISTAT del 2000) copre solamente il cinque per cento, sull'intero prodotto fresco commercializzato, il restante 95 per cento del prodotto consumato in Italia arriva da paesi extracomunitari in particolare: est europeo, Marocco, Africa meridionale, Cina.
Nei nuovi regolamenti CE e in particolare il REG CE 882/04 relativo ai controlli ufficiali è previsto l’intensificazione di controlli con la designazione di specifici punti di entrata nel territorio della comunità, una maggiore cooperazione tra gli stati membri, il coordinamento tra i numerosi organismi di controllo (ASL, NAS Carabinieri, Finanza ecc.) che operano a livello sia nazionale sia in sede locale. All ‘Articolo 11 del Regolamento (CE) n. 178/2002 gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra le Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute.
Questo significa che l’importatore deve comunque garantire la sicurezza dell’alimento ai sensi dell’art. 14, Reg Ce 178/2002 deve essere in grado di individuare chi abbia fornito loro e tutte le informazioni al riguardo per la rintracciabilità di questo prodotto naturale del bosco.



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Esempio di procedura di rintracciabilità per i raccoglitori di funghi selvatici (produttore primario)


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PROCEDURA RINTRACCIABILITA'
PER LA RACCOLTA FUNGHI SPONTANEI


EDIZIONE___
REV.____
COPIA CONTROLLATA____
DATA______FIRMA______




1.0 Premessa.

La presente procedura ha lo scopo di documentare il sistema di gestione della rintracciabilità ,secondo il Regolamento CE n. 178/2002 per l'attività primaria di raccolta dei funghi selvatici, garatendo agli organi di controllo una base di informazioni utili per il rintraccio dei funghi in caso di allerta alimentare.

2.0 Produttore primario: raccoglitore di funghi.

Il sottoscritto: .............in qualità di .......... rappresentante dell’ azienda primaria ubicata presso...............................................................................................

L’azienda ai sensi del Reg. CE 852/2004 ha provveduto a registrare la propria attività di raccolta funghi selvatici presso l’autorità competente (Comune e AzUSL) con Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) N°______del......................................

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2.1 Responsabilità della gestione della rintracciabilità

Il responsabile della gestione della rintracciabilità è il Sig.:..........................
-------------------(Dati anagrafici)---------------------

3.0 Procedura di rintracciabilità

I funghi selvatici dopo essere stati raccolti e idoneamente puliti da tracce di terriccio, foglie ed altri corpi estranei ,vengono riposti in casse di legno per singole specie, disposti su di un solo piano non pressati, il contenitore è contrassegnato da etichetta con riportante le seguenti indicazioni: raccoglitore/venditore, data di raccolta ,specie fungina (nome scientifico) e quantitativo.

La partita di funghi spontanei ,prima della vendita, viene sottoposta al controllo micologico pubblico ai sensi della Legge 352/93 - DPR 376/95 presso l’Ispettorato Micologico dell'AzUSL di.............

Ai sensi dell'art. 2 e 3 del DPR 376/95 dopo la visita micologica l'ispettore micologo Az USL applica sul contenitore un talloncino dell'Az USL indicante: il genere e la specie fungina contenuta, la data dell'ispezione ed il numero del certificato di commestibilità, la firma dell'ispettore micologo, il timbro dell'ufficio,nonchè la data di validità della certificazione.

In apposito registro (reg. n. ) l'azienda alimentare riporta i seguenti dati:

DATA DI RACCOLTA
SPECIE RACCOLTA (nome scientifico della specie fungina)
ZONA DI RACCOLTA
QUANTITA’ KG
DATA VENDITA N. BOLLA/FATTURA
ACQUIRENTE/CLIENTE
DATA DEL CONTROLLO SANITARIO PUBBLICO


E' presente a parte un elenco dettagliato dei propri clienti con le indicazioni per eventuali contatti (e-mail, fax ,telefono ecc. )

4.0 Rintracciabilità e ritiro dei prodotti alimentari

Qualora fosse necessario attuare ad una richiesta di richiamare un prodotto dal mercato l'azienda primaria è in grado di individuarlo all'interno , isolarlo, contrassegnarlo attraverso tabella con la seguente dicitura :

“MERCE RITIRATA NON DESTINATA AL CONSUMO ALIMENTARE”

In modo da evitare qualsiasi utilizzo e aderire alle istruzioni sulla sua destinazione finale come previsto dall'Autorità Sanitaria (AzUSL).

Si procede inoltre a registrare il RITIRO nel REGISTRO DELLE NON CONFORMITA' merce, data di raccalta, quantitativo, motivo del ritiro.

(vedi registrazioni obbligatorie previste nell' allegato I del Reg. Ce 852/2004).

L'azienda è tenuta a comunicare all'Autorità Sanitaria (AzUSL) i prodotti non conformi (funghi selvatici) ai requisiti di sicurezza previsti dal Reg. CE 178/2002 attivando immediatamente le procedure per il suo ritiro dal mercato e dal consumo e fornendo le informazioni necessarie ai fini della sua immediata rintracciabilità.
L'informazione suddetta all'Autorità sanitaria (AzUSL) avviene attraverso fax.[/size

5.0 Archiviazione documentazione

la documentazione di cui sopra viene archiviata a cura del responsabile e tenuta a disposizione degli organi di controllo.
Relativamente ai tempi minimi di conservazione della documentazione attestante l'attuazione del sistema si prevede che per la tipologia del prodotto (funghi selvatici) il tempo di conservazione deve essere di almeno tre mesi.


6.0 Revisione

L'azienda primaria esegue una revisione periodica della procedura al fine di testare l'efficacia del sistema di rintracciabilità e adottando eventuali misure correttive e migliorie allo stesso


Firma

..............................

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Scarica l'Accordo Stato Regioni 28 Luglio 2005
-Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi artt 18 e 19 Reg. CE 178/2002-


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> Scarica la lezione "Rintracciabilità e autocontrollo dei funghi spontanei" del Dr Giovanni Rossi TDP

by Dott. Giovanni Rossi | commenti (0) | rispondi | modifica | trackback
 
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