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16-11-2011
CERTIFICAZIONE MICOLOGICA
Un commento sul provvedimento della Regione Emilia-Romagna
di liberalizzare ai privati della certificazione sanitaria apportando
modifiche alla Legge Regionale N 6 del 1996


E' da constatare che con la modifica del titolo V della Costituzione stiamo assistendo a una disomogenea applicazione delle norme nazionali sui funghi epigei spontanei (L.352/93- DPR 376/95), ogni regione legifera in base alle sue esigenze regionali, economiche e politiche.

Questo quadro ha portato sul territorio nazionale che alcune specie risultano presenti nelle liste regionali positive e vendibili in altre no, ora è il turno di modificare "certificazione sanitaria" la prima è stata la Toscana ora è la Regione Emilia Romagna.
La norma nazionale è chiara il controllo per la vendita dei funghi selvatici è esclusiva degli Ispettorati Micologici delle AUSL ora con questo provvedimento si vuole estendere completamente al privato.

Sono d'accordo che andava rivista il DPR 376/95 alla luce delle nuove normative comunitarie (Reg. Ce 178/2002 e i vari Reg del "Pacchetto Igiene") che hanno riscritto la legislazione alimentare, ma ciò doveva essere fatta in ambito nazionale e non da ogni singola Regione come è avvenuto per ad esempio per l'abolizione del libretto di idoneità igienico snitaria.

Esisteva un progetto di legge parlamentare che andava in questa direzione ma che è rimasto sempre in un cassetto del Ministero della Salute da più di un decennio.

Abbiamo detto che la normativa sulla sicurezza alimentare in questo ultimi anni è completamente mutata, l’art. 18 del Reg. (CE) 28.1.2002, n.178, fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Il Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari comprende tutta la filiera alimentare, compresa la produzione primaria .
Nella produzione primaria rientra anche la raccolta e il trasporto ai centri di trasformazione dei funghi selvatici.

Il responsabile dell'azienda alimentare quindi deve garantire la sicurezza dell’alimento ai sensi dell’art. 14, Reg Ce 178/2002.
L'unico sistema che può garantire al consumatore finale (Art 14 Reg. CE 178/2002) che il prodotto alimentare sia stata sottoposto al controllo da parte dell'azienda alimentare è che lo stesso si presenti “preconfezionato”.

Tale modalità non è nuova nella normativa alimentare, un esempio sono i mitili che sono venduti in retine e con idonea etichettatura dove attesti che il prodotto ha subito prima della commercializzazione un adeguato controllo sanitario.

I mitili, ma a maggior ragione i funghi spontanei, sono alimenti ad alto RISCHIO SANITARIO.

Per la tutela del consumatore, si deve obbligare le imprese alimentari di raccolta e lavorazione di funghi su cui ricade la responsabilità, il “Preconfezionamento” dei funghi selvatici attraverso retina apposte sulle casse ,tale da evitare manomissioni o successivi inserimenti di altre specie e frazionamenti del prodotto questo darebbe adeguate garanzie sia sanitarie che per quanto riguarda la rintracciabilità.

Nella modifica della L.R. della Regione Emilia-Romagna questo viene preso in considerazione.

Nulla invece riguardante la modifica del profilo del Micologo alla luce del percorso di laurea previsto per i professionisti della sanità.

E' vero che il Micologo del SSN che quello che opera come libero professionista per legge (DMS 686/96) ha le stesse competenze professionali.

Ma l'attività del Micologo del SSN è comunque diversa rispetto al collega che opera come privato nelle imprese alimentari nell'ambito dell'autocontrollo alimentare (HACCP).

L'operatore sanitario è in possesso sia dell'attestato di Micologo e sia della laurea in Tecniche della Prevenzione, ha perciò una competenza molto più ampia, infatti egli può esprimere giudizi e pareri sanitari nel campo degli alimenti, nel controllo del sistema di autocontrollo (HACCP) e di rintracciabilità (REG CE 178/2002), cioè è in grado non solo di dire che specie appartiene, ma quali sono le sue conseguenze sulla salute pubblica, le condizioni di conservazione ecc. tanto è vero che si parla di "Certificazione Sanitaria".

Tutti gli atti certificativi sanitari possono essere rilasciati solo da un professionista sanitario.

IL Tecnico della Prevenzione Micologo riveste per i suoi compiti le funzioni di PUBBLICO UFFICIALE, ai sensi dell'art. 357 del codice penale:

"Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi."

I pubblici ufficiali svolgono i seguenti compiti:

concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
sono muniti di poteri:
decisionali;
di certificazione; (certificazione sanitaria micologica)
di attestazione;
di coazione ;
di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).


Non è da dimenticare che il Tecnico della Prevenzione Micologo inoltre svolge anche l'attività di vigilanza e controllo presso le attività commerciali rivestendo anche la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

A tal proposito è mia opinione che il Micologo che fa il consulente alle aziende alimentari deve possedere conoscenze diverse rispetto a quelle previste nel lontano 1996 (DMS 686/96) .
Conoscenze sia tecniche che giuridiche nel campo alimentare (microscopia, tossicologia, biologia, diritto sanitario, igiene, ecc. ) che un corso di 250 ore (anche se ben fatto e strutturato e che prevede come obbligo per l'accesso il solo possesso di un qualsiasi diploma di scuola superiore) non può certamente dare ,perciò è mia opinione che sia ormai il tempo di rivedere anche il percorso didattico in ambito universitario (master o corsi specialistici).

Si rende quindi necessario modificare il profilo e la figura del Micologo anche alla luce di questa sentenza storica n. 239/08
by Dott Rossi Giovanni | commenti (0) | rispondi | modifica | trackback
 
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