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02-02-2003
IL Tecnico della Prevenzione Micologo
alla luce del Reg.CE 882/2004


Premessa

Il Tecnico della Prevenzione-Micologo possiede capacità tecniche scientifiche (dm 58/98) per svolgere la sua attività ispettiva sugli importatori, industrie e attività commerciali al fine di verificare il rispetto della normativa sugli alimenti ,in particolare il loro sistema di autocontrollo (D.lgs 155/97 Reg. CE 852/04) e le relative procedure di rintracciabilità (Reg. CE 178/2002).
Nell'ambito del SSN la funzione del Micologo deve essere svolta da una professionalità sanitaria prevista dal D.lgs 502/92 generalmente proviene da quella del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97) esso svolge l'attività di vigilanza ed ispezione nel campo degli alimenti e riveste per i suoi delicati compiti la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

La normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare emanata dagli anni 80 fino ad arrivare alla fine degli anni 90 è stata completamente abrogata (oltre ben 17, a carattere orizzontale e verticale) e sostituita da una serie di Regolamenti, il cosiddetto “Pacchetto Igiene” (Reg. CE 852/04-853/04-882/04-854/04)
Il nuovo quadro normativo copre l’intera filiera alimentare fin a partire dalla produzione primaria , una nuova politica alimentare principi espressi nel libro bianco sulla sicurezza alimentare intesa a ridurre, eliminare o evitare un rischio per la salute, basandosi sull’analisi del rischio, intendendo con questo metodo scientifico articolato in tre fasi della valutazione, gestione e comunicazione dl rischio. La responsabilità per la sicurezza alimentare sono poste in capo all’operatore della filiera alimentare (produttore primario, trasformatore o distributore).

Evoluzione del controllo ufficiale

La normativa degli alimenti in questi ultimi anni è cambiata profondamente con il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della Direttiva 93/43 attraverso i Decreti Legislativi n. 155 e 156 del 26/05/97 e con essa anche il tipo di controllo ispettivo.
Si è passato da un controllo che avveniva prevalentemente “a valle” della filiera alimentare ad un approccio preventivo “a monte” verificando l'attuazione dell'autocontrollo dell'impresa alimentare sull’intera filiera. Nel nuovo scenario legislativo i regolamenti ribadiscono i capisaldi del sistema di sicurezza alimentare, basato sulla:

  • responsabilità dei produttori ;
  • sull'HACCP ;
  • qualità dei controlli ufficiali.

L’attività del controllo ufficiale viene ora ad assumere il ruolo di un’attività di parte « Terza » (Reg. 882/04) che si collocata tra il consumatore e gli operatori della filiera alimentare, inoltre il controllo ufficiale deve essere attuato tramite PROCEDURE DOCUMENTATE quindi operare in qualità.

Il percorso tracciato è quello dell’accreditamento dei servizi e del personale ispettivo ,trasferire quindi i concetti della norma tecnica volontaria ISO 19011 (gestione delle verifiche ispettive) alla realtà operativa del controllo ufficiale.
Si ricorda che dal 1 gennaio 2006 ai sensi dell’art. 61 del reg. (CE) 882/2004 è stata abrogata tra l’altro la direttiva 89/397/CE relativo al controllo ufficiale dei prodotti alimentari recepito in Italia dal Decreto legislativo 3 marzo 1993, n 123.

Il Reg.(CE) 882/2004

Il controllo ufficiale Reg. (CE) è incentrato principalmente su sei elementi:

  • Categorizzazione del rischio (art.3)

    La programmazione (statale,regionale ,singola AUSL) ed espletamento dei controlli deve avvenire in funzione del livello di rischio delle diverse attività della filiera alimentare . La Tipologia e la frequenza dei controlli si basa su:
    DISPOSIZIONI NORMATIVE COGENTI
    VALUTAZIONE DEL RISCHIO (tipologia di struttura, operatività struttura, N°strutture censite, serie storiche attività ispettiva )

  • Formazione personale addetto al controllo ufficiale (art.6 e 51)

    -Formazione adeguata secondo quanto previsto dall’allegato II capo I
    -Aggiornamento continuo dello stesso (ECM)
    -Capacità del controllore di pratica multidisciplinare.

  • Procedure di controllo e verifica (art.8)

    Applicazione di procedure informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali di documentazione delle attività svolte e notifica delle carenze eventualmente riscontrate. Quindi il controllo ufficiale deve essere attuato tramite PROCEDURE DOCUMENTATE che comportano informazioni ed istruzioni al personale che esegue i controlli secondo quanto previsto dall’allegato II capo II del regolamento

  • Coordinamento tra tutti gli enti incaricati dei controlli ufficiali (art.4)

    Lo stesso regolamento oltre a stabilire regole generali per l’esercizio di efficaci e appropriati controlli, impone agli Stati membri di garantire l’effettivo coordinamento di tutti gli enti incaricati dei controlli uffici (statali-regionali-locali), attraverso resoconti annuali e programmi pluriennali da quelli da eseguire, che i Paesi membri dovranno notificare alla commissione.

  • Metodi e tecniche di controllo (art.10)

    Si devono assicurare controlli ufficiali sull’intera filiera alimentare, che devono essere condotti regolarmente sulla base di concrete analisi dei rischi individuati. I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti utilizzando:

  • Monitoraggi

    Realizzazione di una sequenza predefinita i misure al fine di ottenere un quadro d’insieme della conformità alla normativa

  • Sorveglianza

    Osservazione approfondita di una o più azienda alimentare, di operatori e della loro attività

  • Verifica
    Il controllo volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici

  • Audit

    Esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.
    Le indicazioni operative del regolamento s’ispirano alle procedure nelle linee tracciate dalla norma UNI EN ISO 19011:2003 (norma volontaria).
    Costante verifica della qualità del controllo ispettivo espletato ai diversi livelli, sia da parte delle A.C. (Stato e Regioni) sia i modo autonomo dalla struttura (SIAN-SV) che effettuano tali controlli ,mediante appunto Audit.

  • Ispezione

    L’esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti, per verificare che tali aspetti siano conformi all prescrizioni di legge

  • Campionamento e analisi (art. 11)

    Inoltre ad esempio:
    valutazione delle procedure in materia di GMP e GHP,corrette prassi igieniche agricole e HACCP, interviste con gli operatori e il loro personale ecc. .

  • Controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi ( Capo V)

    Il regolamento prevede l’intensificazione di controlli con la designazione di specifici punti di entrata nel territorio della comunità, una maggiore cooperazione tra gli stati membri, il coordinamento tra i numerosi organismi di controllo (ASL, NAS Carabinieri, Finanza ecc.) che operano a livello sia nazionale sia in sede locale.
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by Dr Giovanni Rossi | commenti (0) | rispondi | modifica | trackback
 
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